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Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati: sì anche con più attività lavorative

  • Domenico De Matteis
  • 24 ott
  • Tempo di lettura: 1 min
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263/2025 pubblicata il 13 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dal decreto legislativo n. 209/2023 a favore dei lavoratori impatriati.
Il caso riguarda un lavoratore trasferitosi all’estero nel 2023, che ha intenzione di rientrare in Italia nel 2026 per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, della durata prevista di quattro anni. Parallelamente, il lavoratore continuerà a svolgere un’attività di collaborazione coordinata e continuativa presso un’università italiana.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione fiscale sarà applicabile solo ai compensi percepiti dal nuovo datore di lavoro, in quanto questi redditi soddisfano il requisito di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti.
Al contrario, i compensi derivanti dall’attività universitaria non potranno beneficiare del regime agevolato, poiché si tratta di un rapporto di lavoro continuativo con un datore di lavoro preesistente al periodo di permanenza all’estero. In questi casi, per poter accedere all’agevolazione, il lavoratore avrebbe dovuto rispettare un periodo di permanenza minima all’estero più lungo, che può arrivare fino a sei o sette anni.
In sintesi, il chiarimento dell’Agenzia conferma che l’agevolazione per i lavoratori impatriati non si applica ai redditi derivanti da attività precedenti all’espatrio, anche se continuate dopo il rientro, ma si limita esclusivamente ai redditi generati da nuovi rapporti di lavoro instaurati al ritorno in Italia.
 
 
 

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