Lavoro straordinario: la Cassazione ribadisce il rigore dell'onere della prova e i limiti dei poteri istruttori del giudice
Domenico De Matteis
1 giorno fa
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Con l'ordinanza n. 20700 del 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di differenze retributive per lavoro straordinario: il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare, con prova rigorosa e specifica, l'effettivo svolgimento delle prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro.
La Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente formulare capitoli di prova testimoniale mediante un generico richiamo a prospetti riepilogativi delle ore lavorate. La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti specifici, circostanziati e direttamente percepiti dai testimoni, così da consentire al giudice di accertare con precisione l'effettiva esecuzione delle prestazioni straordinarie.
L'ordinanza affronta anche il tema dei poteri istruttori d'ufficio del giudice, previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., confermandone la natura discrezionale. Tali poteri costituiscono uno strumento di integrazione dell'istruttoria, ma non possono essere esercitati per sopperire alle carenze probatorie delle parti. Il loro utilizzo presuppone, infatti, la presenza di elementi già acquisiti al processo che rendano necessario un approfondimento istruttorio.
La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che richiede particolare rigore nella dimostrazione del lavoro straordinario. Ne consegue che, sia nella fase di predisposizione della domanda giudiziale sia nell'istruzione della causa, assume rilievo fondamentale la raccolta di elementi probatori puntuali e la corretta formulazione dei capitoli di prova testimoniale.
La decisione rappresenta un ulteriore richiamo all'importanza di un'accurata strategia processuale nelle controversie in materia di lavoro straordinario, confermando che l'onere probatorio grava integralmente sulla parte che richiede il riconoscimento delle relative differenze retributive.
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