Licenziamento via WhatsApp: valido il mezzo, nullo il recesso senza contestazione disciplinare
- Domenico De Matteis
- 4 giorni fa
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Il Tribunale di Napoli Nord torna a pronunciarsi sul tema, sempre più attuale, della validità del licenziamento comunicato tramite strumenti digitali. Con la sentenza n. 4481/2025, i giudici hanno chiarito che WhatsApp può integrare la forma scritta del licenziamento, ma non può mai supplire al rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge.
Il caso
Un magazziniere-autista veniva licenziato con un messaggio WhatsApp inviato dal contabile dell’azienda. Il testo faceva riferimento a “ripetute assenze ingiustificate” e a “ritardi nelle consegne”, ma senza alcuna preventiva contestazione disciplinare e senza una descrizione puntuale dei fatti.
In giudizio, il datore di lavoro tentava di sostenere che:
il contabile non fosse legittimato a intimare il licenziamento;
l’allontanamento del lavoratore dovesse qualificarsi come dimissioni per fatti concludenti.
Il Tribunale ha respinto entrambe le tesi, osservando che la costituzione in giudizio del datore di lavoro ha valore di ratifica dell’atto ex art. 1399 c.c., sanando eventuali vizi di rappresentanza.
WhatsApp e forma scritta del licenziamento
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:la forma scritta ad substantiam del licenziamento è rispettata ogni volta in cui la volontà datoriale di porre fine al rapporto risulti chiara, inequivocabile e riconducibile al datore di lavoro, indipendentemente dal mezzo utilizzato.
In questa prospettiva, anche e-mail, SMS e WhatsApp possono assolvere alla funzione di forma scritta, purché la comunicazione sia tracciabile e il contenuto non lasci spazio a dubbi interpretativi.
Il limite invalicabile: la procedura disciplinare
Se il mezzo è valido, non lo è il contenuto.Nel caso esaminato, il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento per la totale violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: nessuna contestazione preventiva, nessuna possibilità di difesa, nessun procedimento disciplinare.
La mancanza della contestazione è stata qualificata come nullità “virtuale” ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, anche in un’azienda con meno di 15 dipendenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 23/2015.
Le conseguenze
Il lavoratore è stato:
reintegrato nel posto di lavoro;
risarcito per le retribuzioni e i contributi maturati dal licenziamento alla reintegra.
Implicazioni operative
La decisione lancia un messaggio chiaro:
la digitalizzazione delle comunicazioni è ormai accettata dall’ordinamento;
ma l’informalità del mezzo non giustifica scorciatoie procedurali.






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