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Auto aziendali ad uso promiscuo: nuove indicazioni AE

  • Domenico De Matteis
  • 2 ott
  • Tempo di lettura: 2 min
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Con due risposte ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme trattenute per optional da installare sui veicoli ad uso promiscuo e quelle addebitate in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non determinano l’abbattimento del valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. 
Regola generale sui veicoli ad uso promiscuo
  • Il fringe benefit derivante dalla concessione di auto aziendali ad uso promiscuo si determina forfetariamente:
    • 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km convenzionali annui, moltiplicati per il costo chilometrico ACI del veicolo.
    • Da tale importo si detraggono solo le somme eventualmente trattenute al dipendente per costi direttamente collegati all’uso del veicolo.
Interpello n. 233/2025 – Optional richiesti dal dipendente
  • Se il dipendente chiede l’installazione di optional sull’auto concessa ad uso promiscuo e versa somme al datore di lavoro per tali optional:
    • tali importi non riducono il valore del fringe benefit calcolato in base alle tabelle ACI.
    • Gli optional non sono infatti considerati costi collegati all’uso del veicolo, ma spese aggiuntive per una personalizzazione.
    • Pertanto, le somme corrisposte per gli optional devono essere trattenute sul netto in busta paga (e non incidono sul reddito imponibile da fringe benefit).
Interpello n. 237/2025 – Energia elettrica per ricarica auto aziendale
  • Se l’azienda fornisce una card per la ricarica elettrica dell’auto ad uso promiscuo presso colonnine pubbliche:
    • Entro il limite annuo ACI convenzionale, le ricariche non costituiscono fringe benefit, indipendentemente dall’uso aziendale o privato.
    • Se il limite viene superato, le somme addebitate al dipendente per l’energia elettrica riferibile all’uso privato:
      • non possono ridurre il valore forfetario del fringe benefit calcolato sulle tabelle ACI;
      • vanno invece trattenute sul netto in busta paga.
✅ In entrambi i casi (optional e ricariche eccedenti), l’Agenzia ribadisce che le somme sostenute dal dipendente non incidono sul valore del fringe benefit tassabile, ma devono essere considerate come trattenute dal netto retributivo
 
 
 

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