Auto aziendali ad uso promiscuo: nuove indicazioni AE
- Domenico De Matteis
- 2 ott
- Tempo di lettura: 2 min

Con due risposte ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme trattenute per optional da installare sui veicoli ad uso promiscuo e quelle addebitate in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non determinano l’abbattimento del valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.
Regola generale sui veicoli ad uso promiscuo
Il fringe benefit derivante dalla concessione di auto aziendali ad uso promiscuo si determina forfetariamente:
50% dell’importo corrispondente a 15.000 km convenzionali annui, moltiplicati per il costo chilometrico ACI del veicolo.
Da tale importo si detraggono solo le somme eventualmente trattenute al dipendente per costi direttamente collegati all’uso del veicolo.
Interpello n. 233/2025 – Optional richiesti dal dipendente
Se il dipendente chiede l’installazione di optional sull’auto concessa ad uso promiscuo e versa somme al datore di lavoro per tali optional:
tali importi non riducono il valore del fringe benefit calcolato in base alle tabelle ACI.
Gli optional non sono infatti considerati costi collegati all’uso del veicolo, ma spese aggiuntive per una personalizzazione.
Pertanto, le somme corrisposte per gli optional devono essere trattenute sul netto in busta paga (e non incidono sul reddito imponibile da fringe benefit).
Interpello n. 237/2025 – Energia elettrica per ricarica auto aziendale
Se l’azienda fornisce una card per la ricarica elettrica dell’auto ad uso promiscuo presso colonnine pubbliche:
Entro il limite annuo ACI convenzionale, le ricariche non costituiscono fringe benefit, indipendentemente dall’uso aziendale o privato.
Se il limite viene superato, le somme addebitate al dipendente per l’energia elettrica riferibile all’uso privato:
non possono ridurre il valore forfetario del fringe benefit calcolato sulle tabelle ACI;
vanno invece trattenute sul netto in busta paga.






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