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Cassazione: dimissioni del lavoratore revocabili anche durante il periodo di prova

  • Domenico De Matteis
  • 30 set
  • Tempo di lettura: 1 min
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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24911/2025, ha chiarito che la disciplina prevista dall’articolo 26 del D. Lgs. 151/2015, relativa alla possibilità per il lavoratore di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modello telematico, è applicabile anche durante il periodo di prova.
La pronuncia della Corte smentisce l’interpretazione contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, secondo cui tale facoltà non sarebbe esercitabile nel corso della prova. La Corte di Cassazione afferma quindi che tale esclusione non trova fondamento nella norma, che non prevede deroghe per il periodo di prova, e non può essere introdotta per via amministrativa.
Ne consegue che se le dimissioni vengono rassegnate durante la prova, il lavoratore può revocarle entro il termine previsto, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro.
La Corte sottolinea che le finalità della disciplina sulle dimissioni e quelle del patto di prova sono distinte e non si sovrappongono. La possibilità di revoca, anche in prova, risponde all’esigenza di contrastare le dimissioni in bianco e garantisce la piena tutela del lavoratore, senza pregiudicare il diritto del datore di recedere liberamente al termine del periodo di prova o anche anticipatamente, dopo un congruo periodo di valutazione.
 
 
 

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