top of page

Indennità di disponibilità: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo per le Agenzie di Lavoro

  • Domenico De Matteis
  • 11 nov
  • Tempo di lettura: 2 min
ree


La sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 del Consiglio di Stato chiarisce definitivamente che l’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 deve essere corrisposta ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato anche durante i periodi di inattività, ossia quando non sono assegnati a missioni presso aziende clienti.

Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per Agenzie di Lavoro, lavoratori somministrati e professionisti del settore HR.

Cos’è l’indennità di disponibilità

L’indennità di disponibilità è un trattamento economico dovuto ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato nei periodi in cui non vengono inviati in missione. La sua funzione principale è garantire una retribuzione minima anche nei momenti di attesa, tutelando così il reddito del lavoratore.


La vicenda: Agenzia vs ITL

Il caso nasce da un provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) che aveva intimato ad un’Agenzia di Lavoro di corrispondere l’indennità. L’Agenzia contestava l’obbligo sostenendo di non dover applicare il CCNL della somministrazione, non essendo aderente a nessuna associazione datoriale.


Decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR e ha precisato:

  • L’indennità di disponibilità ha natura retributiva, quindi non può essere esclusa da regolamenti aziendali o da limitazioni interne;

  • Il rinvio al CCNL riguarda solo l’ammontare economico dell’indennità, non l’obbligo di corrisponderla;

  • L’Agenzia deve versare l’indennità per tutti i periodi di “non lavoro”, senza possibilità di elusione.


Implicazioni pratiche della sentenza

Questa sentenza ha importanti conseguenze per le Agenzie di Lavoro e per i lavoratori somministrati:

  • Tutela economica completa: i lavoratori hanno diritto all’indennità anche in assenza di missioni attive;

  • Limitazione dei regolamenti aziendali: nessuna norma interna può ridurre o sospendere l’indennità;

  • Rafforzamento dell’autorità dell’ITL: confermata la possibilità dell’Ispettorato di intervenire per garantire il rispetto della normativa.


Conclusioni

La sentenza n. 7853/2025 ribadisce un principio chiaro: l’indennità di disponibilità è sempre dovuta ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, indipendentemente dall’adesione dell’Agenzia a contratti collettivi.

Questo pronunciamento rafforza la tutela dei lavoratori somministrati e fornisce un chiaro riferimento normativo per le Agenzie di Lavoro che vogliono gestire correttamente i rapporti contrattuali.

 
 
 

©2025 di Studio De Matteis - Consulenza del Lavoro.

bottom of page