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Soci di S.r.l. e contributi INPS: utili non distribuiti esclusi dalla base contributiva. Le nuove pronunce della Cassazione

Domenico De Matteis
21 ore fa
Tempo di lettura: 2 min
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione potrebbero segnare un importante cambiamento nel calcolo dei contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.
Con le sentenze del 16 settembre 2026, nn. 25377-25383, seguite da ulteriori pronunce conformi, la Cassazione ha affermato che gli utili prodotti da una S.r.l. ordinaria e non distribuiti al socio non devono concorrere alla sua base imponibile previdenziale.

Il principio della Cassazione
La questione nasce dall'interpretazione dell'art. 3-bis del D.L. 384/1992, che individua come riferimento per la contribuzione la totalità dei “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”.
Secondo la Corte, nella S.r.l. ordinaria il reddito prodotto dalla società è soggetto a IRES e non viene automaticamente imputato al socio. L'utile accantonato a riserva o comunque non distribuito rimane, pertanto, nel patrimonio della società e non costituisce, per il solo fatto della partecipazione, un reddito personale del socio.
Ne deriva che la contribuzione previdenziale non può essere calcolata su un reddito che fiscalmente non è stato imputato al socio.
La Cassazione ha ritenuto irrilevante, a questo fine, anche il fatto che il socio sia unico, amministratore e lavoratore della società.

Attenzione al regime fiscale
Il principio riguarda la S.r.l. ordinaria e deve essere distinto dalle società che applicano il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e seguenti del TUIR, nelle quali il reddito viene imputato direttamente ai soci anche se non distribuito.
La verifica del regime fiscale applicato dalla società è quindi fondamentale.

Possibili rimborsi dei contributi già versati
Le pronunce potrebbero avere effetti anche sui contributi già versati negli anni precedenti.
Per i soci interessati sarà necessario effettuare una ricostruzione puntuale della posizione previdenziale, verificando, anno per anno:
  • il reddito indicato nel quadro RR;
  • la quota di utili della S.r.l. considerata ai fini contributivi;
  • gli utili effettivamente distribuiti e quelli rimasti nella società;
  • i contributi versati;
  • il minimale e il massimale applicabili.
Solo dopo tale verifica sarà possibile quantificare l'eventuale contribuzione versata in eccesso e valutare la possibilità di richiederne la restituzione, tenendo conto anche dei termini di prescrizione.

Da considerare anche l'aspetto fiscale
Un'eventuale restituzione dei contributi richiede inoltre una verifica fiscale.
I contributi previdenziali sono infatti normalmente deducibili dal reddito del socio. Qualora vengano restituiti contributi precedentemente dedotti, sarà quindi necessario valutarne gli effetti fiscali nell'anno del rimborso.

Conclusioni
Le nuove pronunce della Cassazione sembrano mettere in discussione il criterio seguito dall'INPS per anni, secondo cui anche gli utili non distribuiti della S.r.l. potevano concorrere alla determinazione della contribuzione del socio lavoratore.
Per i soci di S.r.l. potrebbe quindi essere opportuno verificare le contribuzioni versate negli anni precedenti, soprattutto nei casi in cui una parte significativa degli utili sia stata accantonata o reinvestita nella società.
La verifica dovrà essere effettuata considerando sia il profilo previdenziale sia le eventuali conseguenze fiscali di un futuro rimborso.
 
 
 

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